Gli eredi, il genitore o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati: in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
Termini per la presentazione:
- se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
- se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
E’ possibile presentare una domanda unica di rinuncia . Tutti i rinuncianti però devono comparire personalmente: in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile ad uno dei rinuncianti.
E’ inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.