Come fare per...


AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

A CHI

Volontaria Giurisdizione - Piano 2° // Direttore Rersponsabile : Dott.ssa  Antonella Giudice - e-mail: luciamariaantonella.giudice@giustizia.it

 

 


COSA

E' un istituto di che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, ecc. L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa l'amministratore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
Ogni persona, in previsione della propria eventuale futura incapacità, può - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata - designare una persona di fiducia quale amministratore di sostegno che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio.


CHI

La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro in 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero.


COME

Con domanda al giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio.
Il giudice tutelare deve sentire l'interessato e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici; in caso di mancata comparizione dell'interessato, il giudice tutelare dispone l’audizione del beneficiario presso il domicilio.
In caso di necessità, il giudice tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti provvisori e urgenti per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti. Sono presenti i moduli di ricorso sul sito web del Tribunale.


COSTI

Esente da contributo unificato.

Occorre 1 marca da € 27,00 per diritti forfettizzati di notifica e successivamente alla fissazione dell’udienza, diritti di copia conforme per le notifiche d’importo a seconda del numero di pagine


TEMPI

UN MESE


NORME

Legge n. 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore 19/03/2004